Il Giudice Sportivo, ricevute dal Procuratore federale rituali segnalazioni ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenute alle ore 11.49 del 25 settembre 2017 in merito alla condotta dei calciatori Puggioni Christian (Soc. Sampdoria) e Donnarumma Gianluigi (Soc. Milan) consistenti nell’aver pronunciato espressioni blasfeme, rispettivamente, al 46° del primo tempo ed al 7° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; sentito il Direttore di gara, che in base alle immagini risultava essere nei pressi e comunque almeno in parte destinatario delle proteste e recriminazioni; considerato che il medesimo Direttore di gara ha confermato di aver assistito ad entrambi gli episodi e di aver udito le imprecazioni e le espressioni di disapprovazione ma di non aver percepito distintamente alcuna espressione blasfema; ritenuto, pertanto, che, in mancanza di assoluta certezza circa l’uso di espressioni blasfeme da parte dei sopramenzionati calciatori, non sussistono in ogni caso i presupposti di punibilità delle fattispecie segnalate a norma della richiamata disposizione del CGS, relativa a “fatti…concernenti l’uso di espressione blasfema, non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo”; delibera di non sanzionare i calciatori Puggioni Christian (Soc. Sampdoria) e Donnarumma Gianluigi (Soc. Milan) in ordine agli episodi segnalati dal Sig. Procuratore Federale.
Fonte: legaseriea.it