SERIE A TIM – Gare del 23-24-25 febbraio 2013 – Settima giornata ritorno
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,
con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
SOCIETA’
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Internazionale, Lazio, Milan, Napoli e Sampdoria hanno, inviolazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.
– Ammenda di € 50.000,00 con diffida : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori:
1) all’11° del primo tempo, all’11°, 15°, 16° e 19° del secondo tempo, indirizzato grida e cori
costituenti espressione di discriminazione razziale ad un calciatore della squadra avversaria; 2) al
30° del primo tempo e al 44° del secondo tempo, indirizzato analoghi cori nei confronti di altro
calciatore della squadra avversaria; 3) al 12°del primo tempo ed al 34° e 37° del secondo tempo,
esposto quattro striscioni dal contenuto insultante nei confronti di un calciatore e dei sostenitori
della squadra avversaria; 4) nel corso del primo tempo e al 30° del secondo tempo, indirizzato in
varie circostanze un fascio di luce-laser sul terreno di giuoco, nonostante reiterati inviti a
desistere da tale riprovevole comportamento; con recidiva specifica; entità della sanzione
attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la
Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
– Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 6° del primo tempo, al
36° e 39° del secondo tempo, esposto tre striscioni dal contenuto insultante nei confronti di un
calciatore e dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 13 lettere a) e b)
CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di
vigilanza.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
– MEXES Philippe (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Ottava sanzione).
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 10.000,00
– BALOTELLI BARWUAH Mario (Milan): per avere, rientrando negli spogliatoi al termine
della gara, rivolto ai sostenitori della squadra avversaria un plateale gesto insultante; infrazione
rilevata dai collaboratori della Procura federale. (Prima sanzione).
IL TESTO COMPLETO DEL COMUNICATO UFFICIALE
This post was last modified on 26 Febbraio 2013 - 14:52